Tariffe incentivanti del Conto Energia valide
fino ad aprile 2011
Nel nuovo
Conto Energia 2011 è stata abolita la distinzione
tra impianti fotovoltaici non integrati, parzialmente integrati,
totalmente integrati, ma si sono stabilite due sole categorie di
impianti fotovoltaici: "impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici"
e "altri impianti fotovoltaici".
Potenza
|
Data di connessione |
Data di connessione |
[kWh] |
1° Semestre 2012 |
2° Semestre 2012 |
|
Impianti
su edifici |
Altri impianti |
Impianti
su edifici |
Altri impianti |
da 1 a 3 |
0,274
|
0,240
|
0,252
|
0,221
|
da 3 a 20 |
0,247
|
0,219
|
0,227
|
0,202
|
da 20 a 200 |
0,233
|
0,206
|
0,214
|
0,189
|
da 200 a
1.000 |
0,224
|
0,172
|
0,202
|
0,155
|
da 1.000 a
5.000 |
0,182
|
0,156
|
0,164
|
0,140
|
oltre 5.000 |
0,171
|
0,148
|
0,154
|
0,133
|
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Tariffe incentivanti dopo bonifica dell'amianto
Questa particolare tariffa permette di ottenere
un incremento dell'incentivo di 5 centesimi di Euro/kWh sulla tariffa
riconosciuta se nei lavori di rifacimento delle
coperture si è proceduto alla bonifica di amianto
preesistente.
Ulteriori incentivi: "scambio sul posto" e
"cessione in rete"
In aggiunta alle tariffe incentivanti del Conto
Energia, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di
potenza non superiore a 200 kW può beneficiare dello "Scambio
sul posto": l'energia prodotta in eccesso viene immessa
in rete e conteggiata, con un conguaglio a fine anno tra l'energia
ceduta e quella prelevata. Questo sistema di conteggio continua ad
essere applicato anche dopo i 20 anni di durata delle tariffe
incentivanti.
L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici che invece non beneficiano dello scambio sul posto,
può essere ceduta in rete alle
condizioni fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica
("Ritiro dedicato").
Maggiorazione per utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea
Il Decreto introduce,
all’articolo 14, comma 1 lettera d), una maggiorazione sulla
componente incentivante della tariffa del 10% per gli impianti il cui
costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal
lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione
realizzata all’interno della Unione europea.
Il “costo di investimento” è definito
all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto come il totale
dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola
d’arte dell’impianto fotovoltaico. Per “costo di
investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro”
si considera il solo costo di acquisto dell’impianto fotovoltaico.
Si specifica che tali voci di costo possono essere contabilizzate ai
fini della maggiorazione soltanto qualora la produzione sia realizzata
in Paesi che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultino
membri dell’Unione Europea.
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